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Art. 14a

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Le imprese di assicurazione adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.
  2. Se non può essere escluso un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’impresa di assicurazione glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione.
  3. Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.

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