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Art. 10

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Oltre al capitale, un’impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d’organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d’impianto oppure derivanti da un’estensione straordinaria della sua attività. All’avvio dell’attività, il fondo d’organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all’articolo 8.
  2. Il Consiglio federale disciplina l’ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d’organizzazione.
  3. La FINMA stabilisce l’ammontare del fondo d’organizzazione nel singolo caso.

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