Torna alla legge

Art. 31b

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.
  2. La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
  3. Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.