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Art. 27

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un’impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.1 1bis. La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell’ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.2
  2. Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

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