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Art. 16

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La tassa di base ammonta annualmente a: a. nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario: 1. 500 000 franchi per grande banca, 2. 15 000 franchi per banca associata, 3. 10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare associato; b. nell’ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare: 1. 15 000 franchi per banca, 2. 10 000 franchi per società di intermediazione mobiliare, 3.1 150 000 franchi fortettari per più di dieci banche e società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 17 lettera a dell’ordinanza del 30 aprile 2014^2^sulle banche (OBCR); c.3
  2. Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.4
  3. La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo secondo l’articolo 83 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 novembre 20195sugli istituti finanziari.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

  2. RS 952.02

  3. Abrogata dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

  5. RS 954.11

  6. Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

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