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Art. 94

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 64 e 65 LICol)1

  1. La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.
  2. Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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