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Art. 88

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 2 LICol)

  1. La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.
  2. Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione ai sensi dell’articolo 647 capoverso 1 del Codice civile1, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a –651 CC.
  3. Il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.
  4. Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell’investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.

Footnotes

  1. RS 210

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