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Art. 86

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)

  1. Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.1
  2. Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a LICol i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bissu indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:2
    1. gli edifici abitativi;
    2. gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
    3. le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
    4. la proprietà per piani;
    5. il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
    6. i beni fondiari in diritto di superficie.
  3. I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.3
  4. Sono ammessi come ulteriori investimenti:
    1. le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;
    2. le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera b LICol;
    3. le quote di altri fondi immobiliari (compresi iReal Estate Investment Trusts ) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LICol;
    4. i valori immobiliari esteri ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera d LICol.
  5. Il capoverso 2bissi applica per analogia alle cartelle ipotecarie e ad altri diritti contrattuali di pegno.4
  6. I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizzazione edilizia.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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