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Art. 74

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 54 cpv. 1 LICol)

  1. La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
  2. Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:
    1. dalla Banca nazionale svizzera;
    2. dalla Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea;
    3. dalla Banca centrale europea;
    4. dall’Unione europea;
    5. dalla Banca europea per gli investimenti;
    6. dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
    7. da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
    8. da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell’Unione europea;
    9. da un ente di diritto pubblico;
    10. da un’impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
    11. 1 da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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