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Art. 70

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)

  1. Sono ammessi investimenti in:
    1. valori mobiliari ai sensi dell’articolo 71;
    2. strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 72;
    3. quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell’articolo 73;
    4. strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74;
    5. depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
  2. Non sono ammessi:
    1. investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;
    2. vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d.
  3. Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. 1 cifra II n. 9 dell’O sugli istituti finanziari del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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