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Art. 68

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 53 e segg. LICol)

  1. Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l’investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.
  2. La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l’esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.

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