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Art. 51

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 36 cpv. 3 LICol)

  1. La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all’amministrazione. Conformemente all’articolo 36 capoverso 3 LICol, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
  2. La SICAV con gestione di terzi delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata. L’amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.
  3. È fatto salvo l’articolo 64.

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