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Art. 5

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 7 cpv. 1, 3 e 4 LICol)1

  1. Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.
  2. Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro.
  3. Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20192sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.3
  4. Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 20184sui servizi finanziari (LSerFi).5
  5. La limitazione della cerchia degli investitori all’investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LICol.
  6. Negli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, le direzioni dei fondi, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono responsabili del rispetto costante dei criteri che definiscono un investimento collettivo di capitale secondo l’articolo 7 LICol e il presente articolo.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. RS 954.11

  3. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  4. RS 950.1

  5. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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