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Art. 2

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 2 cpv. 3 LICol) Le società d’investimento neocostituite il cui prospetto d’emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.

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