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Art. 144d

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. I documenti del fondo di investimenti collettivi di capitale esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dagli articoli 76 capoverso 4 e 106 capoversi 4 e 5 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2024. Il termine è considerato rispettato con la presentazione dei documenti adeguati all’autorità competente.
  2. Per gli investimenti collettivi di capitale esistenti l’articolo 76 capoverso 5 è applicato per la prima volta all’esercizio che inizia due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
  3. Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale esistenti i requisiti previsti dall’articolo 108a devono essere adempiuti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2024.

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