(art. 95 cpv. 4 lett. b LSerFi)
- Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell’allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 20131e dell’allegato 3 nella versione del 15 luglio 20112.3
- Se sono utilizzate secondo l’allegato 3 nella versione del 15 luglio 2011, le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell’evoluzione dei valori dell’investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell’anno successivo.
- Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi e le SICAV sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.4
- Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).
- Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell’articolo 4 nella versione del 1° marzo 20135.6
- L’obbligo di informare gli investitori secondo l’articolo 6a deve essere adempiuto al primo contatto con il cliente, ma in ogni caso entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.