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Art. 13a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)

Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti:

  1. il prospetto;
  2. 1 il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi2;
  3. il contratto collettivo di investimento degli investimenti collettivi di capitale contrattuali;
  4. lo statuto e il regolamento di investimento o il contratto di società di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario;
  5. altri documenti che sarebbero necessari per un’autorizzazione secondo il diritto estero applicabile e che corrispondono a quelli necessari per investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo l’articolo 15 capoverso 1 LICol.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  2. RS 950.1

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