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Art. 135

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

  1. La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
  2. Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007^1^sulla vigilanza dei mercati finanziari.
  3. Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:
    1. alla direzione del fondo o alla SICAV;
    2. alla FINMA;
    3. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.
  4. La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell’ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.
  5. Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.

Footnotes

  1. RS 956.1

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