(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)
- La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.
- Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007^1^sulla vigilanza dei mercati finanziari.
- Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:
- alla direzione del fondo o alla SICAV;
- alla FINMA;
- alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.
- La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell’ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.
- Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.