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Art. 133

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 75–77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)1

  1. Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale o in inglese. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un’altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.2
  2. Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:
    1. il Paese di origine dell’investimento collettivo di capitale;
    2. il rappresentante;
    3. l’ufficio di pagamento;
    4. 3 il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali.
  3. Se al posto del foglio informativo di base si utilizza un documento estero equivalente secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 6 novembre 20194sui servizi finanziari (OSerFi), le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere contenute in un allegato al foglio informativo di base.5
  4. Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all’articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.6
  5. Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.
  6. Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri offerti esclusivamente a investitori qualificati.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  4. RS 950.11

  5. Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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