(art. 75–77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)1
- Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale o in inglese. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un’altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.2
- Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:
- il Paese di origine dell’investimento collettivo di capitale;
- il rappresentante;
- l’ufficio di pagamento;
- 3 il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali.
- Se al posto del foglio informativo di base si utilizza un documento estero equivalente secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 6 novembre 20194sui servizi finanziari (OSerFi), le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere contenute in un allegato al foglio informativo di base.5
- Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all’articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.6
- Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.
- Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri offerti esclusivamente a investitori qualificati.7