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Art. 131

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

  1. Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.
  2. La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
  3. In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
  4. Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 20.

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