(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
- Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.
- La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
- In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
- Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 20.