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Art. 126zundecies

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. La società di audit deve presentare il rapporto sintetico in tempo utile prima della pubblicazione del rapporto annuale. Il rapporto sintetico deve essere firmato dall’auditor responsabile o da un altro collaboratore con diritto di firma della società di audit.
  2. Il rapporto sintetico deve pronunciarsi sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari concernenti il conto annuale e sulla verifica delle indicazioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettere a–h LICol, mentre per i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari deve pronunciarsi anche sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 90 LICol.
  3. Per un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV il rapporto sintetico può comprendere anche il rendiconto presentato dall’ufficio di revisione conformemente all’articolo 728b CO1.
  4. L’attestazione standard dell’organizzazione settoriale per la revisione contabile riconosciuta valida dalla FINMA vale anche per il L-QIF.

Footnotes

  1. RS 220

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