951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
La verifica complementare del L-QIF comprende la verifica del rispetto delle seguenti disposizioni:
la disposizione relativa ai criteri che definiscono il L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 LICol;
la disposizione relativa alla notifica e al rilevamento di dati secondo l’articolo 118f LICol.
La verifica complementare deve essere effettuata ogni due anni.
Nel primo anno di verifica dopo il lancio del L-QIF o dopo la modifica dei documenti del fondo la verifica complementare comprende anche la verifica del rispetto delle seguenti disposizioni:
a. disposizioni relative all’emanazione e al contenuto dei seguenti documenti:
1. il contratto del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento,
2. gli statuti e il regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV,
3. il contratto di società di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol;
b. disposizioni relative alla modifica dei documenti di cui alla lettera a;
c. in caso di applicazione dell’approccio modello per la misurazione del rischio: disposizioni relative al suo calcolo e alla sua applicazione (si applicano per analogia gli art. 33–42 OICol-FINMA1nella versione del 1° gennaio 20152).
Nell’anno di verifica in cui deve essere rispettato il termine per osservare le limitazioni di investimento secondo l’articolo 126q capoverso 3 la verifica complementare comprende anche la verifica del rispetto del termine.
Allo svolgimento della verifica complementare si applicano per analogia gli articoli 5–8 dell’ordinanza del 5 novembre 20143sugli audit dei mercati finanziari.
È fatta salva la verifica di altre disposizioni del diritto in materia di mercati finanziari nel quadro della verifica prudenziale dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF secondo l’articolo 112 capoverso 1 OICol-FINMA4nella versione del 1° gennaio 20215.