951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 118g e 118h LICol)
L’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF (art. 118g e 118h LICol) è responsabile del rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF.
Se un investimento collettivo di capitale non soddisfa o non soddisfa più i criteri che definiscono un L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c LICol, l’istituto deve informarne senza indugio la FINMA, la banca depositaria e la società di audit.
Se le disposizioni legali, contrattuali, statutarie o regolamentari applicabili al L-QIF non sono o non sono più rispettate in altro modo, l’istituto deve informarne senza indugio gli investitori, la banca depositaria così come la società di audit e provvedere entro un termine congruo al ripristino della situazione conforme. Se ciò non è possibile, l’istituto deve sciogliere il L-QIF.
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