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Art. 105a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 73 cpv. 2 e 2bisLICol)

Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:1

  1. disponga di un’organizzazione d’esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
  2. sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicurato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
  3. custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
  4. rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l’adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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