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Art. 102

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 71 cpv. 3 LICol)

  1. L’indicazione di rischi speciali (clausola d’avvertimento) necessita dell’approvazione della FINMA.
  2. La clausola d’avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo, del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi1e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dalla FINMA.2

Footnotes

  1. RS 950.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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