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Art. 78a

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell’investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.
  2. Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest’obbligo.

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