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Art. 44a

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
  2. In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se:
    1. la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
    2. uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all’esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker »); e
    3. è garantito che ip rime broker o le competenti autorità di vigilanza estere deiprime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

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