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Art. 138a

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
    1. indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
    2. istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
  2. Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.
  3. La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

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