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Art. 136

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.
  2. Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.

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