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Art. 125

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.1
  2. Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell’autorizzazione o lo scioglimento dell’investimento collettivo di capitale estero.
  3. Il foro è:
    1. quello della sede del rappresentante; o
    2. quello della sede o del domicilio dell’investitore.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  2. Introdotto dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

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