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Art. 118p

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l’articolo 63 capoversi 1–3.
  2. Per il L-QIF sono designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.
  3. Il Consiglio federale disciplina le deroghe al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2. Disciplina segnatamente le deroghe al divieto di assunzione e di cessione di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3.

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