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Art. 118n

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Gli investimenti ammessi per il L-QIF sono disciplinati nei seguenti documenti:
    1. nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
    2. nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV;
    3. nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.
  2. Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità sono indicati i rischi particolari connessi a tali investimenti.
  3. Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

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