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Art. 118l

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, sono consentite deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all’articolo 78 purché previste dai seguenti documenti:

  1. il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
  2. il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.

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