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Art. 118e

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Sulla prima pagina dei documenti di un L-QIF e nella pubblicità di questo si deve:
    1. utilizzare la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;
    2. specificare che il L-QIF non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
  2. La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol deve contenere la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o l’abbreviazione «L-QIF» e la designazione della relativa forma giuridica.
  3. Un L-QIF non può essere designato «fondo in valori mobiliari», «fondo immobiliare», «altro fondo per investimenti tradizionali» o «altro fondo per investimenti alternativi».

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