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Art. 113

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Le azioni sono interamente liberate.
  2. È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato1, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
  3. Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82.

Footnotes

  1. Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS 171.10 ).

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