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Art. 110

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni1(art. 620 segg. CO):
    1. il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali;
    2. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e
    3. la quale non è quotata in una borsa svizzera.
  2. Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585;FF 2012 3229).

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