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Art. 104

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.
  2. Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della SAcCol.

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