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Art. 102

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:
    1. alla ditta e alla sede;
    2. allo scopo;
    3. alla ditta e alla sede degli accomandatari;
    4. 1 all’importo del capitale accomandato complessivo o ai limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
    5. alla durata;
    6. alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;
    7. alla tenuta del registro degli accomandanti;
    8. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;
    9. alla delega della gestione e della rappresentanza;
    10. al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.
  2. Il contratto di società necessita, all’atto della costituzione, del consenso e della firma di tutti i soci.2
  3. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

  3. Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

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