Torna alla legge

Art. 100

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La società è costituita mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
  2. La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.