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Art. 34

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi che possono derivare dai collegamenti con altre infrastrutture dei mercati finanziari.
  2. Se un depositario centrale istituisce un collegamento con un altro depositario centrale:
    1. copre con un elevato livello di confidenza mediante adeguate garanzie il rischio di controparte risultante dalla concessione di credito all’altro depositario centrale;
    2. consente il reimpiego dei titoli ricevuti in via provvisoria dall’altro depositario centrale soltanto dopo che il trasferimento originario non può più essere modificato o revocato;
    3. nel caso di collegamenti indiretti, identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi derivanti dall’interposizione di istituzioni finanziarie;
    4. procede quotidianamente alla riconciliazione dei titoli che custodisce in via indiretta con quelli che detiene presso altri depositari centrali e altri depositari;
    5. nella misura in cui ciò è praticabile, permette di regolare mediante «consegna contro pagamento» le transazioni fra i partecipanti dei depositari centrali collegati.1
  3. Se una controparte centrale istituisce un collegamento con un’altra controparte centrale, essa copre i risultanti rischi di credito correnti e potenziali con un elevato livello di confidenza richiedendo all’altra controparte centrale il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

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