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Art. 32

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale

L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi operativi mediante procedure e strumenti idonei in particolare a garantire la sicurezza dell’informazione e la continuità operativa. Al riguardo, prende a riferimento standard riconosciuti.

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