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Art. 28d

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Una controparte centrale verifica:
    1. su base giornaliera, mediante test retrospettivi, se i margini iniziali richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28c capoverso 1;
    2. su base giornaliera, mediante prove di stress, se i margini iniziali e i contributi al fondo di garanzia richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28b capoverso 3;
    3. su base mensile, il modo in cui variano i margini iniziali al variare delle ipotesi e dei parametri assunti per il loro calcolo;
    4. su base mensile, gli scenari, i modelli, le ipotesi e i parametri sottostanti alle prove di stress;
    5. almeno una volta l’anno, e in modo esaustivo, il modello impiegato per la gestione dei rischi di credito e la sua applicazione.
  2. Qualora le verifiche di cui al capoverso 1 facciano emergere carenze, la controparte centrale adotta le misure opportune affinché siano soddisfatti i requisiti summenzionati.

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