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Art. 28b

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Una controparte centrale limita i propri rischi di credito verso i partecipanti richiedendo a questi ultimi il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a sotto forma di margini iniziali, margini di variazione e contributi al fondo di garanzia («default fund»).
  2. Una controparte centrale valuta le garanzie e le posizioni creditorie e debitorie dei partecipanti ai prezzi di mercato correnti e richiede il versamento di margini (iniziali e di variazione) almeno una volta al giorno qualora siano superati valori soglia prestabiliti. La controparte centrale è inoltre autorizzata e in grado di effettuare richiami di margini anche su base infragiornaliera.
  3. I margini e i contributi al fondo di garanzia coprono i rischi di credito correnti e potenziali in una pluralità di scenari. Fra questi figura anche l’inadempienza del partecipante o del gruppo di partecipanti e l’inadempienza dei due partecipanti o dei due gruppi di partecipanti, nei confronti dei quali una controparte centrale presenta i maggiori rischi di credito potenziali in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Un gruppo di partecipanti è costituito da tutti i partecipanti appartenenti a un medesimo gruppo societario.
  4. Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante la controparte centrale utilizza le garanzie e i fondi propri nell’ordine seguente:
    1. i margini versati dal partecipante inadempiente;
    2. i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;
    3. i fondi propri dedicati della controparte centrale che devono rappresentare una quota rilevante dei fondi propri complessivi;
    4. i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.

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