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Art. 25

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Per quanto possibile e praticabile, l’infrastruttura del mercato finanziario regola i pagamenti mediante il trasferimento di depositi a vista presso una banca centrale.
  2. In alternativa, l’infrastruttura del mercato finanziario utilizza un mezzo di pagamento che presenta rischi di credito e di liquidità nulli o esigui. L’esercente riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

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