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Art. 22

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente dispone di regole e procedure adeguate in materia di governance aziendale. Queste contemplano in particolare:
    1. una struttura organizzativa e basi organizzative che regolano i compiti, le responsabilità, le competenze e i doveri di rendiconto del consiglio di amministrazione, della direzione e della revisione interna;
    2. un sistema di gestione del rischio per l’identificazione, la misurazione, il controllo e la sorveglianza dei rischi;
    3. un sistema di controlli interni che assicuri, fra l’altro, la conformità alle norme legali, regolamentari e aziendali («compliance»).
  2. L’esercente dispone di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in ordine ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
  3. e4.1

Footnotes

  1. Abrogati dal n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

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