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Art. 18

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 20 capoverso 1 LBN si applica a:
    1. sistemi di pagamento tramite i quali sono regolati pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commerciale;
    2. depositari centrali;
    3. controparti centrali.
  2. L’obbligo di pubblicità si applica già prima che il sistema di pagamento, il depositario centrale o la controparte centrale inizino la propria attività, tuttavia soltanto qualora si preveda che nell’anno successivo all’inizio dell’attività sia raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.

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