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Art. 11

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Tutte le persone incaricate di effettuarerilevazionisono tenute a trattare in modo confidenziale i dati raccolti. Esse provvedono affinché i dati raccolti siano conservati in un luogo sicuro.
  2. La conservazione delle dichiarazioni delle persone tenute a informare dopo la loro elaborazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 19981sull’archiviazione.

Footnotes

  1. RS 152.1

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