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Art. 52

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a , 18, 20, 22 e 23 della presente legge, all’articolo 8 della legge dell’8 novembre 19341sulle banche e agli articoli 23 e 25 LInFi2.3
  2. Le decisioni passate in giudicato che ordinano il pagamento di somme di denaro sono assimilate alle decisioni esecutive ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18894sulla esecuzione e sul fallimento.

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. RS 958.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

  4. RS 281.1

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