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Art. 16a

951.11LBNFederal Act1 mag 2004Fonte originale
  1. I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e. Essi devono segnatamente informarla:
    1. sulla loro valutazione dell’evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;
    2. sulla loro esposizione nei confronti dei fattori di rischio designati dalla Banca nazionale;
    3. sulla loro resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.
  2. La Banca nazionale informa la FINMA sulle proprie intenzioni di esigere informazioni e documentazione. Essa rinuncia a procurarsi informazioni e documentazione se le informazioni sono altrimenti disponibili o facilmente ottenibili, segnatamente presso la FINMA.
  3. Informa il pertinente partecipante al mercato finanziario:
    1. sullo scopo della richiesta di informazioni;
    2. sul genere e sul volume delle informazioni e della documentazione richieste;
    3. sull’utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.
  4. Comunica alla FINMA il risultato della sua richiesta di informazioni.

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