Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)1è l’organismo svizzero di notificazione.
Le autorità consegnano al Seco i documenti necessari alla notificazione.
Il Seco è responsabile della trasmissione dei documenti agli organismi previsti a questo scopo negli accordi internazionali. Può esigere dalle autorità che completino o rielaborino i documenti.
Il Seco accusa ricevuta delle notificazioni estere che non pervengono in altro modo agli ambienti interessati, poi le trasmette per pubblicazione al Centro d’informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV (switec).
Il Seco accusa ricevuta delle reazioni estere alle notificazioni svizzere, poi le trasmette alle autorità competenti affinché si pronuncino.
I pareri svizzeri relativi alle notificazioni estere sono trasmessi al Seco, il quale le trasmette agli organismi competenti previsti a questo scopo negli accordi internazionali.
Il Seco allestisce una guida della procedura di notificazione e fornisce informazioni su domanda.
Footnotes
Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 21 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.